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Hanno diritto a presentare le domande di
contributo:
-
i disabili con menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
-
coloro i quali abbiano a carico persone con
disabilità permanente;
-
i condomìni ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari;
-
i centri o istituti residenziali per i loro
immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.
NB: I disabili in possesso di una certificazione attestante
una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno
diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Le domande di contributo sono ammesse solo per
interventi finalizzati all'eliminazione di barriere
architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili
privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri
o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni
possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già
esistenti o in corso di esecuzione.
Il contributo può essere erogato per:
-
una singola opera (es. realizzazione di una
rampa)
-
un insieme di opere cioè una serie di
interventi atti a rimuovere più barriere che generano ostacoli
alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo
stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non
deambulante).
Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o
ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione
all'intervento alle autorità competenti.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata
-
al sindaco del comune in cui è sito
l'immobile.
-
in carta da bollo
-
entro il 1° marzo di ogni anno
-
dal disabile (o da chi ne esercita la tutela
o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza
abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua
mobilità.
Cosa deve essere allegato alla domanda
La descrizione anche sommaria delle opere e della
spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico
né la provenienza dello stesso. Alla domanda devono essere
allegati il certificato medico e una
autocertificazione. Il certificato medico, in carta semplice, può
essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve
attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali
patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne
discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap
consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con
difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia
avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei
contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della
ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni
di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es.
invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.). L'autocertificazione
deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede
il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico
ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti
succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati
all'esistenza di barriere. L'interessato deve inoltre dichiarare
che gli interventi per cui si richiede il contributo
non sono già stati realizzati o nè sono in corso di
esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli
siano stati concessi altri contributi. Il disabile deve
avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile
su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se
l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si
perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato
l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora. Dopo
aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare
le opere senza attendere la conclusione del procedimento
amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale
mancata concessione di contributo.
Quale contributo
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese
effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori
al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro
effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà
calcolato sul preventivo presentato.
Di seguito indichiamo i contributi erogabili in base alla spesa
da sostenersi:
-
Spesa fino a € 2.582,28 : contributo fino a
copertura della spesa.
-
Spesa da € 2.582,28 a 12.911,42: contributo
aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che
eccede i 12.911,42 (esempio: € 5.164,57 di spesa = € 2.582,28 +
€ 645,57)
-
Spesa da € 12.911,42 a € 51.645,69:
contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla
cifra che eccede i € 12.911,00. (esempio: € 46.481,12 di spesa=
€ 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.678,48)
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera
ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente
ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del
lavori con trasmissione della fattura. Le domande non soddisfatte
nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per
gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di
ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano
meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio:
trasferimento dell'istante in altra dimora).
Normativa di riferimento
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati."
La guida completa ai “contributi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche” la potete trovare sul sito:
www.handylex.org ; inoltre “agevolazioni per i disabili”
al sito:
www.agenziaentrate.it
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un montascale è possibile usufruire delle seguenti agevolazioni
fiscali:
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